Agorà Fertilizzanti 2025, una bussola nel labirinto normativo
Dagli aspetti regolatori del Regolamento (UE) 2019/1009 alle nuove linee guida sui prodotti di origine animale, passando per Reach, Clp, ecotassa e Cbam: ad Agorà Fertilizzanti 2025 esperti del settore hanno illustrato il complesso quadro normativo che attende le imprese italiane

Agorà Fertilizzanti 2025 ha visto la partecipazione di numerosi stakeholder del comparto fertilizzanti italiano
Fonte immagine: Tommaso Cinquemani - AgroNotizie®
La mattinata dedicata al "Corso avanzato di natura normativa" all'interno di Agorà Fertilizzanti 2025 ha rappresentato un importante momento di aggiornamento tecnico e legislativo per le imprese del comparto. Il focus è stato posto sulle principali novità introdotte dal Regolamento (UE) 2019/1009, sulle interazioni con le norme relative ai sottoprodotti di origine animale, sugli obblighi in materia di sicurezza chimica e sui recenti sviluppi normativi nazionali, compresi gli aggiornamenti relativi a ecotassa, Cbam e divieto d'uso dell'urea.
L'evento dello scorso 3 ottobre, coordinato da Elisabetta Ceccato (Silc Fertilizzanti), ha visto gli interventi di Simonetta Gallerini (EFCI Register), Tiziana Serraino (Ministero della Salute), Mariano Alessio Vernì (Silc Fertilizzanti), Ida Marcello (Istituto Superiore di Sanità) e Ivano Valmori (Image Line® e AgroNotizie®).
La valutazione di conformità secondo il Regolamento (UE) 2019/1009
Ad aprire i lavori è stata Simonetta Gallerini di EFCI Register, che ha illustrato i principi e le procedure legate alla valutazione di conformità dei prodotti fertilizzanti prevista dal Regolamento (UE) 2019/1009, con particolare riferimento ai moduli B + C e D1 dell'Allegato IV.
La relatrice ha ricordato come i notified body, accreditati ai sensi del regolamento e notificati alla Commissione Europea tramite il sistema NANDO, svolgano un ruolo chiave nella certificazione CE dei prodotti. Attualmente in Europa sono quindici gli organismi notificati, di cui otto operano anche con il modulo D1.
Il modulo B + C prevede una verifica documentale e l'emissione di un certificato per ogni prodotto, valido cinque anni, mentre il modulo D1 include anche l'ispezione in sito presso lo stabilimento produttivo e la valutazione del sistema qualità aziendale, risultando più adatto per chi intende certificare più prodotti o possiede già una certificazione ISO 9001 o ISO 14001.
Entrambi i moduli richiedono la presentazione di un dossier tecnico completo, comprensivo di analisi dei rischi, etichettatura, composizione, prove di efficacia (per biostimolanti e inibitori) e risultati analitici ottenuti da laboratori accreditati ISO 17025.
La relatrice ha sottolineato come il ricorso a metodi analitici armonizzati e validati dal Comitato Europeo di Normazione (Cen) sia indispensabile per garantire risultati comparabili a livello europeo e assicurare la conformità ai requisiti normativi in materia di contaminanti, patogeni e nutrienti.
Le nuove linee guida nazionali sui fertilizzanti di origine animale
La seconda relazione, presentata da Tiziana Serraino della Direzione Generale Igiene e Sicurezza degli Alimenti del Ministero della Salute, ha illustrato i contenuti delle nuove linee guida nazionali sui fertilizzanti contenenti materie prime di origine animale, aggiornate nel 2024 e diffuse alle regioni nel corso dell'anno.
Le linee guida raccolgono e armonizzano le circolari emesse nell'ultimo decennio in attuazione del Regolamento (CE) 1069/2009 e del Regolamento (UE) 142/2011, che disciplinano la gestione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati.
I fertilizzanti organici che contengono tali materiali possono impiegare solo materie prime appartenenti alle categorie di rischio 2 e 3, opportunamente trasformate in impianti riconosciuti. Le farine animali di categoria 2 (MBM, Meat and Bone Meal) devono essere trattate con il metodo di pressione (metodo 1), mentre quelle di categoria 3 (PAT, Processed Animal Protein) derivano da animali macellati e possono essere trasformate con uno dei metodi da 1 a 7.
Le aziende devono ottenere un riconoscimento sanitario regionale e un codice identificativo (Ufert o Ofsipp) prima di avviare la produzione. È inoltre previsto l'obbligo di miscelazione con componenti "inappetenti" (ad esempio stallatico, compost o minerali) in misura minima del 2%, per evitare che il prodotto venga usato come alimento per gli animali da pascolo.
Le etichette devono riportare il numero di riconoscimento dell'impianto e altre diciture. Gli operatori agricoli devono registrare l'uso dei prodotti e conservare la documentazione per almeno due anni.
Il punto finale dei sottoprodotti animali e le nuove CMC
A seguire, Mariano Alessio Vernì di Silc Fertilizzanti ha approfondito l'evoluzione del quadro comunitario riguardante i sottoprodotti animali, evidenziando l'interazione tra il Regolamento (UE) 2019/1009 e il Regolamento (CE) 1069/2009.
Il Regolamento delegato (UE) 2023/1605, in vigore dal 28 agosto 2023, ha introdotto il concetto di "punto finale" nella catena di lavorazione, individuando le condizioni in cui un prodotto derivato da materiale animale cessa di essere disciplinato dalle norme sanitarie e può essere impiegato come costituente (CMC) nei fertilizzanti CE.
Successivamente, il Regolamento delegato (UE) 2024/1682 ha inserito la prima CMC 10, relativa allo stallatico trasformato, con specifiche tecniche di processo, limiti per contaminanti (idrocarburi policiclici, metalli, ammine aromatiche) e regole di conservazione.
Sono in corso ulteriori valutazioni, affidate al Joint Research Centre (Jrc) e alla Società greca Q-Lab, per ampliare la lista delle CMC 10, includendo derivati da insetti (frass), proteine idrolizzate e sottoprodotti conciari. Tuttavia, questioni legate alla presenza di cromo trivalente e alla sua possibile conversione in forma esavalente rappresentano ancora un limite tecnico da risolvere.
Mariano Alessio Vernì ha ricordato che tutti i costituenti di un fertilizzante CE devono rientrare in una delle 15 CMC previste e che la corretta classificazione preliminare delle materie prime è un passaggio essenziale per evitare investimenti su prodotti non certificabili.
Schede di Dati di Sicurezza e obblighi informativi (Reach e Clp)
La relazione di Ida Marcello dell'Istituto Superiore di Sanità ha riguardato la Scheda di Dati di Sicurezza (Sds), principale strumento di comunicazione delle informazioni sui prodotti chimici lungo la catena di approvvigionamento.
Prevista dal Titolo IV del Regolamento (CE) 1907/2006, noto come Regolamento Reach, e aggiornata dall'Allegato II modificato dal Regolamento (UE) 2020/878, la Sds consente di trasmettere informazioni tra fabbricanti, distributori e utilizzatori professionali. È strettamente connessa al Regolamento (CE) 1272/2008, noto come Regolamento Clp, che definisce i criteri di classificazione e comunicazione dei pericoli.
La scheda è obbligatoria per tutte le sostanze e miscele classificate pericolose e deve essere fornita almeno alla prima fornitura del prodotto. È prevista anche una Sds su richiesta per miscele che non rientrano formalmente tra quelle pericolose, ma contengono sostanze a rischio (cancerogene, tossiche per la riproduzione, sensibilizzanti) in concentrazioni inferiori alle soglie di classificazione.
La relatrice ha inoltre ricordato che le Sds costituiscono un riferimento essenziale per la valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e che i dati sulle miscele pericolose devono essere notificati al PCN Portal dell'Echa per consentire l'intervento dei centri antiveleni.
Il quadro normativo nazionale tra ecotassa, Cbam e D.Lgs 75/2010
Nella parte finale della mattinata, Ivano Valmori, ceo di Image Line® e direttore responsabile di AgroNotizie®, e nuovamente Mariano Alessio Vernì hanno affrontato i principali aggiornamenti della normativa italiana, a partire dall'atteso adeguamento del D.Lgs. 75/2010 al Regolamento (UE) 2019/1009.
Secondo i relatori, l'Italia è in forte ritardo nell'attuazione della Legge di delegazione europea 2021, e il nuovo testo rischia di riproporre la struttura originaria del Decreto, mantenendo un'impostazione obsoleta basata sulle "famiglie" e sulle "denominazioni di tipo".
Ampio spazio è stato dedicato anche ai corroboranti, disciplinati dal Decreto Ministeriale Masaf 20 maggio 2022 n° 229771 e perfezionati da successivi decreti che introducono nuove regole di etichettatura con obbligo di conformità entro luglio 2025.
Per quanto riguarda le sostanze di base, i relatori hanno ricordato che rientrano nella normativa europea dei fitosanitari e non possono essere considerate prodotti fitosanitari ai fini fiscali (Iva 22% consigliata).
Il tema dell'ecotassa, modificata dalla Legge 101/2024 e dal Decreto Ministeriale 23 giugno 2023, è stato oggetto di approfondimento: il contributo del 2% si dovrebbe in futuro estendere anche ai fertilizzanti disciplinati dal Regolamento (UE) 2019/1009 e dal Regolamento (UE) 2019/515 sul mutuo riconoscimento.
È stato inoltre analizzato il nuovo Meccanismo di Aggiustamento del Carbonio alla Frontiera (Cbam), che dal primo gennaio 2026 interesserà i concimi semplici e composti contenenti azoto importati. Gli operatori dovranno essere dichiaranti Cbam autorizzati e acquistare certificati per compensare le emissioni incorporate nei prodotti extra Ue.
Infine, è stato richiamato il Piano Nazionale di Miglioramento della Qualità dell'Aria (Gazzetta Ufficiale n.178 del 2 agosto 2025), che prevede dal 2028 il divieto di impiego dell'urea nella Pianura padana e l'avvio di sperimentazioni su inibitori della nitrificazione, con uno specifico finanziamento al Crea, per valutare gli effetti sull'ambiente e sui suoli agricoli.
Obbligo di compilazione del QDCA digitale
Nel suo intervento Ivano Valmori ha illustrato le novità introdotte dalla riforma del Quaderno di Campagna dell'Agricoltore (QDCA), che dal primo gennaio 2027 diventerà digitale e dovrà essere aggiornato con scadenze anche brevi. Il QDCA diventa così a tutti gli effetti uno strumento di controllo dell'attività agricola.
Ogni azienda dovrà gestire undici registri (tra cui quello dei trattamenti, delle fertilizzazioni, delle irrigazioni, delle macchine e degli operatori), collegati al Piano Colturale Grafico, una mappa aggiornata al dettaglio (grazie alle immagini satellitari) che rappresenta le colture presenti su ogni terreno dell'azienda agricola.
Tutti i dati forniti dagli agricoltori confluiranno nei Centri di Assistenza Agricola (Caa), che a loro volta li trasmetteranno ad Agea Coordinamento e da lì alla Commissione Ue. Il nuovo sistema consentirà di passare da controlli casuali (finora meno dello 0,2% delle aziende) a una verifica sistematica di circa 800mila fascicoli, comprese le informazioni sulle pratiche colturali e sull'uso dei prodotti fitosanitari e dei concimi.
Per il comparto dei fertilizzanti, Ivano Valmori ha segnalato rischi operativi e sanzionatori legati alla registrazione impropria dei prodotti: in particolare, l'inserimento di fertilizzanti con azione fitosanitaria (ad esempio a base rame) tra i trattamenti fitosanitari o la dichiarazione di usi non conformi all'etichetta potrebbero configurare violazioni normative, anche penali. Il nuovo sistema, quindi, impone alle aziende una gestione ancora più rigorosa della documentazione, attuabile attraverso software dedicati come QdC® - Quaderno di Campagna®.
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