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"Formulati
A pagina 37 del regolamento è presente l'allegato I che indica le "Categorie funzionali del prodotto ("PFC") per i prodotti fertilizzanti dell'UE"
PARTE I
DENOMINAZIONE DELLE PFC
A. Concime organico
B. Concime organo-minerale
C. Concime inorganico
a) Concime inorganico solido a base di macroelementi
i) Concime inorganico solido semplice a base di macroelementi
A) Concime inorganico solido semplice contenente macroelementi a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto
ii) Concime inorganico solido composto a base di macroelementi
A) Concime inorganico solido composto contenente macroelementi a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto
b) Concime inorganico liquido a base di macroelementi
i) Concime inorganico liquido semplice a base di macroelementi
ii) Concime inorganico liquido composto a base di macroelementi
a) Concime inorganico semplice a base di microelementi
b) Concime inorganico composto a base di microelementi
A. Ammendante organico
B. Ammendante inorganico
A. Inibitore della nitrificazione
B. Inibitore della denitrificazione
C. Inibitore dell'ureasi
A. B. microbico delle piante
B. B. non microbico delle piante
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(...) Nelle considerazioni iniziali della norma, la parola appare a pagina 4 dove si indica:
"Talune sostanze, miscele e microrganismi, denominati prodotti biostimolanti delle piante, non rappresentano di per sé un apporto di nutrienti ma stimolano comunque i processi nutrizionali naturali delle piante. Laddove tali prodotti siano intesi unicamente a migliorare l'efficienza dell'uso dei nutrienti delle piante, la tolleranza allo stress abiotico, le caratteristiche qualitative o l'aumento della disponibilità di nutrienti confinati nel suolo e nella rizosfera, sono per loro natura più simili ai prodotti fertilizzanti che non alla maggior parte delle categorie di prodotti fitosanitari. Agiscono in aggiunta ai concimi, con lo scopo di ottimizzare l'efficienza tali concimi e di ridurre il tenore di apporto di nutrienti. Tali prodotti dovrebbero pertanto essere autorizzati a recare la marcatura CE in forza del presente regolamento ed essere esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio1. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1107/2009."
Di seguito, come recita l'articolo 47 "Modifiche del regolamento (CE) n. 1107/2009" viene definito il "b. delle piante qualunque prodotto che stimola i processi nutrizionali delle piante indipendentemente dal suo tenore di nutrienti, con l'unica finalità di migliorare una o più delle seguenti caratteristiche delle piante o della rizosfera della pianta:
a) efficienza dell'uso dei nutrienti;
b) tolleranza allo stress abiotico;
c) caratteristiche qualitative;
d) disponibilità di nutrienti confinati nel suolo o nella rizosfera."
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Il testo - disponibile a pagina 57 del regolamento - recita così:
Un prodotto fertilizzante dell’UE deve essere composto esclusivamente di materiali costituenti che rispettino le prescrizioni di una o piu` delle CMC elencate nel presente allegato.
I materiali costituenti e le materie prime utilizzate per fabbricarli non devono contenere alcuna delle sostanze per le quali, nell’allegato I, sono indicati valori limite massimi in quantita` tali da compromettere la conformita` del prodotto fertiliz zante dell’UE alle prescrizioni applicabili di detto allegato.
PARTE I
DESIGNAZIONE DELLE CMC
CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo
CMC 2: Piante, parti di piante o estratti di piante
CMC 3: Compost
CMC 4: Digestato di colture fresche
CMC 5: Digestato diverso da quello di colture fresche
CMC 6: Sottoprodotti dell’industria alimentare
CMC 7: Microrganismi
CMC 8: Polimeri nutrienti
CMC 9: Polimeri diversi dai polimeri nutrienti
CMC 10: Prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009
CMC 11: Sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE
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