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Nuovo regolamento europeo fertilizzanti - definiti i biostimolanti

REGOLAMENTO 2019/1009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003


È stato pubblicato il 25 giugno 2019 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Ue e contiene una disciplina completa sul comparto dei fertilizzanti. Ne abbiamo parlato su Fertilgest non appena la norma è stata pubblicata (trovi in fondo a questa pagina gli articoli e il link per scaricare il pdf).
Leggerai alcune parole chiave che abbiamo scelto per raccontare questo nuovo regolamento: B come (indovina!), F come Fosfonati, F come Frodi, I come Impurezze, O come Organici, R come Residui, Q come Quando.

Il nuovo regolamento - fatti salvi alcuni articoli - entrerà in vigore il 16 luglio 2022.

La normativa attuale di riferimento è riportata in calce e comprende: Decreto Legislativo 75/2010, Regolamento CE 2003/2003, Regolamenti CE modificati dal nuovo regolamento: 1069/2009 e 1107/2009 e successive modifiche. Fai sempre riferimento a tutte le indicazioni riportate nelle norme o affidati a consulenti specializzati (per esempio Silc Fertilizzanti). Questa pagina è sviluppata a scopo divulgativo. In merito all'entrata in vigore, leggi l'apposito paragrafo.
 
Sommario
In questa pagina troverai le risposte a numerose domande:

Quali saranno le nuove categorie dei fertilizzanti?

I biostimolanti sono indicati nella categoria PFC 6

A pagina 37 del regolamento è presente l'allegato I che indica le "Categorie funzionali del prodotto ("PFC") per i prodotti fertilizzanti dell'UE"

PARTE I
DENOMINAZIONE DELLE PFC

1. Concime

A. Concime organico

B. Concime organo-minerale

C. Concime inorganico

a) Concime inorganico solido a base di macroelementi

i) Concime inorganico solido semplice a base di macroelementi

A) Concime inorganico solido semplice contenente macroelementi a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto

ii) Concime inorganico solido composto a base di macroelementi

A) Concime inorganico solido composto contenente macroelementi a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto

b) Concime inorganico liquido a base di macroelementi

i) Concime inorganico liquido semplice a base di macroelementi

ii) Concime inorganico liquido composto a base di macroelementi
 

a) Concime inorganico semplice a base di microelementi

b) Concime inorganico composto a base di microelementi

 

2. Correttivi calcici e/o magnesiaci

 

3. Ammendante

A. Ammendante organico

B. Ammendante inorganico
 

4. Substrato di coltivazione

 

5. Inibitore

A. Inibitore della nitrificazione

B. Inibitore della denitrificazione

C. Inibitore dell'ureasi
 

6. Biostimolante delle piante

A. B. microbico delle piante

B. B. non microbico delle piante

 

7. Miscela fisica di prodotti fertilizzanti

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Secondo la normativa, cos'è un biostimolante delle piante?

(...) Nelle considerazioni iniziali della norma, la parola appare a pagina 4 dove si indica:
"Talune sostanze, miscele e microrganismi, denominati prodotti biostimolanti delle piante, non rappresentano di per sé un apporto di nutrienti ma stimolano comunque i processi nutrizionali naturali delle piante. Laddove tali prodotti siano intesi unicamente a migliorare l'efficienza dell'uso dei nutrienti delle piante, la tolleranza allo stress abiotico, le caratteristiche qualitative o l'aumento della disponibilità di nutrienti confinati nel suolo e nella rizosfera, sono per loro natura più simili ai prodotti fertilizzanti che non alla maggior parte delle categorie di prodotti fitosanitari. Agiscono in aggiunta ai concimi, con lo scopo di ottimizzare l'efficienza tali concimi e di ridurre il tenore di apporto di nutrienti. Tali prodotti dovrebbero pertanto essere autorizzati a recare la marcatura CE in forza del presente regolamento ed essere esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio1. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1107/2009."

Di seguito, come recita l'articolo 47 "Modifiche del regolamento (CE) n. 1107/2009" viene definito il "b. delle piante qualunque prodotto che  stimola i processi nutrizionali delle piante indipendentemente dal suo tenore di nutrienti, con l'unica finalità di migliorare una o più delle seguenti caratteristiche delle piante o della rizosfera della pianta:
a) efficienza dell'uso dei nutrienti;
b) tolleranza allo stress abiotico;
c) caratteristiche qualitative;
d) disponibilità di nutrienti confinati nel suolo o nella rizosfera."

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Cosa contengono i fertilizzanti?

L'allegato II definisce le Categorie di materiali costituenti (CMC)

Il testo - disponibile a pagina 57 del regolamento - recita così:
Un prodotto fertilizzante dell’UE deve essere composto esclusivamente di materiali costituenti che rispettino le pre­scrizioni di una o piu` delle CMC elencate nel presente allegato.
I materiali costituenti e le materie prime utilizzate per fabbricarli non devono contenere alcuna delle sostanze per le quali, nell’allegato I, sono indicati valori limite massimi in quantita` tali da compromettere la conformita` del prodotto fertiliz­ zante dell’UE alle prescrizioni applicabili di detto allegato.

PARTE I
DESIGNAZIONE DELLE CMC
CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo
CMC 2: Piante, parti di piante o estratti di piante
CMC 3: Compost
CMC 4: Digestato di colture fresche
CMC 5: Digestato diverso da quello di colture fresche
CMC 6: Sottoprodotti dell’industria alimentare
CMC 7: Microrganismi
CMC 8: Polimeri nutrienti
CMC 9: Polimeri diversi dai polimeri nutrienti
CMC 10: Prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009
CMC 11: Sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE

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Quando entra in vigore il nuovo regolamento sui fertilizzanti?

A pagina 36, l'ultimo articolo della legge indica che "Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 16 luglio 2022.
Tuttavia:
a) l’articolo 4, paragrafo 3, e gli articoli 14, 42, 43, 44, 45, 46 e 47 si applicano a decorrere dal 15 luglio 2019; e b) gli articoli da 20 a 36 si applicano a decorrere dal 16 aprile 2020.
Il presente regolamento e` obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri."

Nell'articolo 51 è indicata l'abrogazione esplicita del Reg. 2003/2003 a decorrere dal 16 luglio 2022.

La normativa attuale di riferimento comprende:
Decreto Legislativo 75/2010
Regolamento CE 2003/2003
• Regolamenti CE modificati dal nuovo regolamento: 1069/2009 e 1107/2009
e successive modifiche.

La presenta pagina non è considerabile come servizio di consulenza legale in merito al regolamento in oggetto. Si consiglia di fare riferimento diretto alla normativa, agli organi ufficiali competenti e ad appositi servizi di consulenza in materia di fertilizzanti (qui un esempio).
 

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Dove posso leggere, per approfondire, news su fertilizzanti e biostimolanti?

Scarica il pdf del regolamento europeo sui fertilizzanti del 25 giugno 2019
 

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