2004
17
REGOLAMENTO 2092, PER LA ZOOTECNIA NUOVO AGGIORNAMENTO
Agricoltura biologica
Dal 30 giugno prossimo, tra le materie prime di origine minerale per mangimi, verranno proibiti i fosfati precipitati d'ossa
Quarantottesima modifica del regolamento 2092/91/CEE sull’agricoltura biologica.
Questa volta l’aggiornamento riguarda la filiera zootecnica e in particolare:
- viene leggermente ampliata la deroga concessa a chi deve costituire un patrimonio zootecnico e non sono disponibili in misura sufficiente animali allevati in biologico. In questo caso sono state rimosse alcune limitazioni all’utilizzo di animali allevati con il sistema tradizionale per la costituzione iniziale di un allevamento biologico e viene prorogata sino al 31 dicembre 2004 (quella precedente era scaduta alla fine del 2003);
- vengono introdotte precisazioni e deroghe sulla possibilità di utilizzare prodotti convenzionali per la nutrizione del bestiame in allevamento biologico, con maggiore coinvolgimento degli organismi di controllo;
- viene ampliata la gamma di additivi che possono essere aggiunti agli alimenti; a partire dal 30 giugno 2004 l’utilizzo di alcuni mangimi (riso sotto forma di grani, rotture di riso, crusca di riso, cruschetta di segale, crusca di segale, semi di ravizzone sotto forma di panello, buccette e tapioca) è proibito.
Tra le materie prime di origine minerale per mangimi vengono aggiunti il cloruro di potassio e alcuni sali fosfatici, mentre a partire dal 30 giugno 2004 sono proibiti i fosfati precipitati d’ossa.
Il provvedimento (regolamento 2277/2003 del 22 dicembre 2003) è stato pubblicato sulla GUCE L336 del 23 dicembre 2003.
Questa volta l’aggiornamento riguarda la filiera zootecnica e in particolare:
- viene leggermente ampliata la deroga concessa a chi deve costituire un patrimonio zootecnico e non sono disponibili in misura sufficiente animali allevati in biologico. In questo caso sono state rimosse alcune limitazioni all’utilizzo di animali allevati con il sistema tradizionale per la costituzione iniziale di un allevamento biologico e viene prorogata sino al 31 dicembre 2004 (quella precedente era scaduta alla fine del 2003);
- vengono introdotte precisazioni e deroghe sulla possibilità di utilizzare prodotti convenzionali per la nutrizione del bestiame in allevamento biologico, con maggiore coinvolgimento degli organismi di controllo;
- viene ampliata la gamma di additivi che possono essere aggiunti agli alimenti; a partire dal 30 giugno 2004 l’utilizzo di alcuni mangimi (riso sotto forma di grani, rotture di riso, crusca di riso, cruschetta di segale, crusca di segale, semi di ravizzone sotto forma di panello, buccette e tapioca) è proibito.
Tra le materie prime di origine minerale per mangimi vengono aggiunti il cloruro di potassio e alcuni sali fosfatici, mentre a partire dal 30 giugno 2004 sono proibiti i fosfati precipitati d’ossa.
Il provvedimento (regolamento 2277/2003 del 22 dicembre 2003) è stato pubblicato sulla GUCE L336 del 23 dicembre 2003.