2018
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I biostimolanti nell'Unione europea (e non solo)

L'introduzione della categoria tra i fertilizzanti Ue è una delle maggiori novità della normativa che modifica il regolamento comunitario sui fitosanitari escludendoli dai prodotti per la protezione delle piante

I biostimolanti nell'Unione europea (e non solo) - le news di Fertilgest sui fertilizzanti

La norma europea qualche settimana prima della conferenza internazionale era stata oggetto di emendamenti e votazioni in prima lettura al parlamento Ue

Fonte immagine: © Studio Porto Sabbia - Fotolia

Durante le giornate di Miami è stato impossibile evitare di parlare dei temi legati ai processi autorizzativi dei biostimolanti.
In particolare abbiamo affrontato il tema concentrandoci sulla norma europea che, proprio qualche settimana prima della conferenza internazionale, era stata oggetto di emendamenti e votazioni in prima lettura al parlamento Ue.

L'introduzione della categoria dei biostimolanti tra i fertilizzanti Ue è una delle maggiori novità della normativa che modifica, tra l'altro, il regolamento comunitario sui fitosanitari escludendo, appunto, i biostimolanti dai prodotti per la protezione delle piante.

La definizione di biostimolante che è scaturita dalla prima lettura del parlamento Ue è: "Biostimolante delle piante: qualunque prodotto che contiene qualsiasi sostanza o microrganismo destinato a stimolare i processi nutrizionali delle piante indipendentemente dal suo tenore di nutrienti, o qualsiasi combinazione di tali sostanze e/o microrganismi, con l'unica finalità di migliorare una o più delle seguenti caratteristiche della pianta o della rizosfera della pianta:
  • efficienza dell'uso dei nutrienti;
  • tolleranza allo stress abiotico;
  • qualità delle colture;
  • disponibilità di nutrienti confinati nel suolo o nella rizosfera;   
  • degradazione dei composti organici nel suolo;   
  • umificazione".
 
A Miami erano presenti autorevoli rappresentanti del Consiglio dell'industria europea biostimolanti (Ebic) ed abbiamo ritenuto utile intervistarli al riguardo.

Dopo il primo passaggio parlamentare adesso iniziano le discussioni dei triloghi (Parlamento, Commissione e Consiglio) che nel giro di pochi mesi dovrebbero riportare il testo per la seconda lettura. Se il lavoro affidato al relatore Turcanu Mihai sarà adeguatamente svolto e supportato dalle Commissioni responsabili, il testo potrebbe essere licenziato già entro il 2018.
Un quadro generale della situazione ci viene illustrato da Giuseppe Natale che, in qualità di presidente, si sofferma su tempistiche e procedure politiche oltre che su speranze ed ipotesi di lavoro da farsi nei prossimi mesi.

 
Abbiamo poi sentito Benoît Planques che è particolarmente attivo nella Commissione per la standardizzazione e che ci ha illustrato i temi relativi alla presunzione di conformità di un prodotto che si appresta a ricevere il certificato di conformità da uno degli enti di notifica che opereranno a livello Ue quando il regolamento sarà in vigore ed a regime.

Quando un'azienda riterrà di aver predisposto documentazione adeguata e sufficiente, allora la sottoporrà all'ente di notifica che dovrà valutarne la conformità. Si devono mandare informazioni riguardo la formulazione, le materie prime impiegate, i metodi analitici utilizzati (meglio se armonizzati) e i conseguenti risultati dei test, così come altre informazioni in funzione del tipo di fertilizzante per il quale si chiede il marchio Ce.
Dopo il processo di valutazione se tutto va bene l'ente di notifica concederà il marchio Ce ed il relativo certificato di conformità. Tuttavia il produttore continuerà ad essere oggetto di verifiche e controlli in quanto dovrà assicurare il mantenimento della presunzione di conformità, ovviamente anche l'etichettatura deve essere conforme al tipo di fertilizzante per il quale è stato rilasciato il certificato di conformità.
 
 
Alla responsabile della segreteria di Ebic, Kristen E. Sukalac, abbiamo quindi chiesto maggiori dettagli su ruolo e competenze degli enti di notifica che sono una delle maggiori novità del regolamento ed il cui operato sarà necessario per prodotti come i biostimolanti la cui formulazione ben difficilmente avrà standard Ue armonizzati come invece accade per buona parte dei concimi minerali già presenti nel regolamento oggi in vigore.

Ci ha quindi spiegato che il processo di valutazione del dossier è affidato all'ente di notifica che può essere in uno qualsiasi degli Stati membri. Per altri regolamenti, ad esempio il Reach, la valutazione del dossier è affidata all'Agenzia chimica europea (Echa).

Uno dei motivi per cui si è scelto di operare tramite enti di notifica e non di un'unica agenzia Ue è legato a logiche di mercato e di tempistica. Un'azienda si potrà rivolgere ad un qualsiasi ente di notifica in base a dove ha la sede o il sito di produzione oppure in base a dove intendere immettere in commercio il prodotto. Ovviamente ci deve essere garanzia che i criteri di valutazione devono essere quasi identici a prescindere dell'ente di notifica e quindi i certificati di conformità saranno equivalenti.
I costi dovrebbero quindi essere più contenuti rispetto a quelli di un'unica agenzia anche per le regole della concorrenza. Gli enti di notifica sono indipendenti ma saranno nominati in ciascuno Stato membro da un'autorità nazionale.

Dopo l'entrata in vigore del regolamento la Commissione Ue fornirà norme pratiche operative per standardizzare l'operato degli enti di notifica.


Le questioni normative non sono circoscritte al Vecchio Continente, anche negli Usa si sta lavorando ad una norma specifica per i biostimolanti e di questo ne parleremo nel prossimo appuntamento.
Image Line è stata media partner del Terzo congresso mondiale biostimolanti

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