2006
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LA RICLASSIFICAZIONE DEGLI AGROFARMACI E' CONCLUSA, MA NEL 2007 SI RICOMINCIA

Preparati pericolosi
La direttiva 2006/8/CE modifica alcuni allegati della direttiva 1999/45/CE (quella della riclassificazione) per adeguarli al progresso tecnico

Spesso durante la proiezione dei titoli di coda di un film giallo, proprio mentre il colpevole ammanettato sta salendo sull’auto della polizia, un primissimo piano sulle mani del criminale ci lascia intravedere che misteriosamente si è procurato la chiave delle manette e che sicuramente la userà per liberarsi e dare inizio alla continuazione del film appena concluso, che sarà nelle sale l’anno successivo. Ebbene, è esattamente quello che sta succedendo con la riclassificazione degli agrofarmaci, i cui titoli di coda (le etichette) stanno scorrendo su quello schermo cinematografico che ormai è diventata la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La chiave che permetterà al mostro di aprire le manette e continuare a terrorizzare bambini e vecchiette si chiama direttiva 2006/8/CE, che modifica alcuni allegati della direttiva 1999/45/CE (quella della riclassificazione) per adeguarli al progresso tecnico. Vediamo quindi le componenti salienti della trama del prossimo film:

  • Sostanze CMR (Cancerogene, Mutagene o Tossiche per la riproduzione): questa modifica non interessa gli agrofarmaci e consiste nel fatto che quando un preparato contiene una sostanza di categoria 1 o 2 CMR (per maggiori dettagli potete consultare le FAQ che abbiamo pubblicato all’inizio dell’anno) e anche una sostanza di categoria 3 con la stessa attitudine negativa (ad esempio Cancerogenicità), invece di indicare sia la frase più grave (ad esempio “Può provocare il cancro”) che quella meno grave (ad esempio “Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti), questa correzione prevede che la frase meno grave venga omessa in presenza di quella più grave, in quanto l’utilizzatore potrebbe essere disorientato.
  • Sostanze classificate pericolose per l’ambiente. Questa modifica interessa quei preparati che contengono sostanze classificate con la frase R50 (Altamente tossico per gli organismi acquatici) in concentrazioni inferiori alla soglia di attribuzione della frase, in modo da riportare in etichetta frasi meno gravi (R51 – Tossico per gli organismi acquatici o R52 – Nocivo per gli organismi acquatici) o da non riportarne affatto. La direttiva corregge il sistema di calcolo precedente, in effetti abbastanza semplicistico, prendendo in considerazione l’effettiva tossicità acquatica della sostanza. Tra le sostanze classificate con la frase R50 figurano infatti prodotti con tossicità anche molto diverse tra loro, anche con differenze dell’ordine di 1000 volte (ad esempio una sostanza con una LC50 di 0,9 e una di 0,0009 mg/l sono entrambi R50). Poiché la classificazione della sostanza appiattisce queste differenze, la direttiva corregge questa anomalia adattando la concentrazione soglia delle sostanze nel calcolo della tossicità dei preparati. In pratica più la sostanza è tossica per gli organismi acquatici e più bassa è la concentrazione che fa scattare la classificazione del preparato che la contiene. La discussione è tutt’altro che accademica, in quanto molti agrofarmaci che con il vecchio sistema di calcolo erano esentati dall’Ecotassa del 2% (per maggiori chiarimenti rimandiamo sempre alle FAQ) con il nuovo probabilmente saranno soggetti all’ormai celebre balzello, la cui rimozione non ci risulta sia tra le priorità del nuovo esecutivo.
  • Sostanze pericolose per lo strato di ozono. Questa variazione interessa il bromuro di metile e precisa la quantità di sostanze pericolose per l’ozono che un preparato deve contenere per poter riportare in etichetta la frase R59 (Pericoloso per lo strato di ozono): 0,1%. Se le deroghe per i cosiddetti “Usi critici” verranno concesse anche nel 2007 (ricordiamo che dalla fine del 2004 il bromuro di metile, per i suoi effetti sullo strato di ozono, è stato proibito, salvo la concessione anno per anno di deroghe per i cosiddetti “Usi critici” – per maggiori dettagli vedere il nostro articolo) il bromuro di metile non subirà variazioni di etichettatura in quanto questa prescrizione è già stata applicata durante la riclassificazione.
La direttiva prevede che gli stati membri si adattino alla direttiva entro il 1° marzo 2007 e ipotizziamo che per i prodotti interessati da questo provvedimento, fortunatamente non molti, sarà previsto il canonico periodo di smaltimento scorte di dodici mesi. Appare comunque assolutamente necessario l’aggiornamento della normativa italiana in materia di agrofarmaci che attualmente rende necessaria l’approvazione ministeriale anche per la più piccola variazione nell’etichetta del prodotto.

Poiché questo tipo di modifiche sarà sempre più frequente, imitare quanto viene già attuato nel settore dei Biocidi, e cioè l’adeguamento dell’etichetta a cura del produttore, che effettua solamente una notifica, appare indubbiamente l’unica possibilità che il ministero avrà per non venir travolto dalla proliferazione incontrollata di adempimenti comunitari che da anni caratterizza il nostro settore. La corretta applicazione della normativa sulla responsabilità del produttore e sui preparati pericolosi dovrebbe essere un deterrente sufficiente a dissuadere i furbi dall’adottare qualsiasi tipo di scorciatoia.

Suggerimenti? Pensi che le informazioni riportate in questa pagina siano da correggere? Scrivici per segnalare la modifica. Grazie!

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